Brevetti prorogati fino al 30 settembre 2025

 

Gli emendamenti intervengono sul decreto 85/2024 approvato a maggio 2024

dal Ministero delle infrastrutture  e hanno sospeso, a partire dalla data di entrata 

in vigore del provvedimento e fino al 30 settembre 2025,

- “l’efficacia del requisito  della maggiore età per l’esercizio dell’attività di assistente

    bagnante"

- "i brevetti che risultano validi alla data del 30 settembre 2024, e che hanno una

scadenza compresa tra il primo ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, rimarranno

“validi fino al 30 settembre 2025”.

Per poter esercitare l’attività di assistente bagnanti, i titolari dei brevetti dovranno

comunque possedere il “certificato di idoneità fisica necessario per lo svolgimento

dell’attività sportiva non agonistica”.

4

-bis. Al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione

balneare 2025, i brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di

validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il

1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025.

I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l’attività di assistente bagnanti,

devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività

sportiva non agonistica di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute del

24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169

del 20 luglio 2013, in corso di validità.

«4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la

stagione 2025, l’efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai

sensi dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento

dell’attività di assistente bagnante, è sospeso dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione fino al 30 settembre 2025».

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