
In data 1° luglio 2024 è entrato in vigore il DM 29 maggio 2024, n. 85 emanato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante la disciplina per lo
svolgimento dell’attività del Bagnino di salvataggio
Il regolamento iintroduce nuove modalità
per l'eseczione dei corsi,. la tipologia dei brevetti, le modalità ed ei requisiti
di accesso all’attività di Bagnino di salvamento/Assistente bagnanti.
I corsi di formazione devono essere autorizzati dal Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Si accede al corso i di formazione con seguenti requisiti:
- età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età;
- non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
- non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione,
- non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni,
salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività
sportiva non agonistica;
- avere assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma
di scuola secondaria di primo grado;
- avere superato la prova pratica di accesso prevista dal Regolamento.
Il corso di formazione professionale vuole assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti
generali orientati all’acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell’ambito del salvamento acquatico.
In particolare,
il Regolamento ha stabilito che il corso di formazione è composto da:
.un modulo teorico;
.un modulo pratico di cui parte in piscina;
.un tirocinio presso piscine o stabilimenti balneari.
Sono previste 3 tipologie di brevetto:
- Brevetto di salvamento in mare, durata minima del corso: 100 ore;
- Brevetto di salvamento in acque interne, durata minima del corso: 90 ore;
- Brevetto di salvamento piscine, durata minima del corso: 70 ore.
Vedi i programmi per i brevetti e le modalità per conseguire il brevetto "successivo"
La frequenza al corso di formazione è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze
non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.
L’esame per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di salvamento è pubblico
Consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere davanti ad una commissione
d’esame composta di tre membri:
- da un rappresentante dell’ente formatore;
- da un medico abilitato alla formazione del soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD);
- da un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale
di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.
L’esame teorico accerta la conoscenza delle materie studiate nel corso di formazione;
ed è volta ad accertare le capacità natatorie del Bagnino: