Decreto Ministeriale 29/5/2024 n. 85 - Nuovo regolamento corsi Bagnino Salvataggio

 

In data 1° luglio 2024 è entrato in vigore il DM  29 maggio 2024, n. 85 emanato

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  recante la  disciplina per  lo

svolgimento dell’attività del Bagnino di salvataggio

Il regolamento iintroduce nuove modalità

per l'eseczione dei corsi,. la tipologia dei brevetti, le modalità ed  ei  requisiti

di accesso all’attività di Bagnino di salvamento/Assistente bagnanti.

I corsi di formazione  devono essere autorizzati dal Comando generale del Corpo

delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

 

Si accede al corso i di formazione con  seguenti requisiti:

- età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età;

- non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,

- non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione,

- non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni,

salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

- possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività

sportiva non agonistica;

- avere assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma

di scuola secondaria di primo grado;

- avere superato la prova pratica di accesso prevista dal Regolamento.

Il corso di formazione professionale  vuole assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti

generali orientati all’acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell’ambito del salvamento acquatico.

In particolare,

il Regolamento ha stabilito che il corso di formazione è composto da:

.un modulo teorico;

.un modulo pratico di cui parte in piscina;

.un tirocinio presso piscine o stabilimenti balneari.

 

Sono previste 3 tipologie di brevetto: 

Vedi i programmi per i brevetti e le modalità per  conseguire il brevetto "successivo"

 

La frequenza al corso di formazione è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze

non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

L’esame per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di salvamento è pubblico

Consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere davanti ad una commissione

d’esame composta di tre membri:

- da un rappresentante dell’ente formatore;

- da un medico abilitato alla formazione del soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD);

- da un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale

di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.

 

L’esame teorico accerta la conoscenza delle materie studiate nel corso di formazione;

La prova pratica accerta il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico.

ed è volta ad accertare le capacità natatorie del Bagnino: