La normativa che classifca le piscine è l'accordo stato - regioni del 16 GENNAIO 2003 che prevede, ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri
- destinazione
- caratteristiche ambientali e strutturali
- tipo di utilizzazione.
Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.
a ) In base alla loro destinazione
piscine di proprietà pubblica o privata, |
destinate ad un’utenza pubblica. Le caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione. - piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali); piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.
- gli impianti finalizzati al gioco acquatico |
piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti. |
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piscine ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica. |
In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali
scoperte |
se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti; |
coperte |
se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti |
di tipo misto |
se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente |
di tipo convertibile |
se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche. |
In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto |
aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina (vasche agonistiche) |
b) per tuffi ed attività subacquee |
aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina; |
c) ricreative |
aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione |
d) per bambini |
aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità, 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini |
e) polifunzionali |
aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi; |
f) ricreative attrezzate |
caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.; |
g) per usi riabilitativi |
aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico; |
h) per usi curativi e termali |
nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico. |
CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’
Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) - comma 4 del punto 2 - e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico – sanitaria e della sicurezza.
Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell’acqua devono essere quelli previsti all’allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico - ambientali
Gli impianti di cui all’art. 2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea)
b) acqua marina
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali