La normativa che classifca le piscine è l'accordo stato - regioni del 16 GENNAIO 2003 che prevede, ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri

- destinazione

- caratteristiche ambientali e strutturali

- tipo di utilizzazione.

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.

a ) In base alla loro destinazione

piscine di proprietà pubblica o privata,

destinate ad un’utenza pubblica. Le caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione.

- piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);

piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

 

- gli impianti finalizzati al gioco acquatico

piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.

 

piscine ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

 

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali

scoperte

se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

coperte

se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti

di tipo misto

se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente

di tipo convertibile

se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie

 

a) per nuotatori e di addestramento al nuoto

aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina (vasche agonistiche)

b) per tuffi ed attività subacquee

aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina;

c) ricreative

aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione

d) per bambini

aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità, 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini

e) polifunzionali

aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate

caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;

g) per usi riabilitativi

aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali

nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’

 

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) - comma 4 del punto 2 - e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico – sanitaria e della sicurezza.

Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell’acqua devono essere quelli previsti all’allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico - ambientali

Gli impianti di cui all’art. 2 possono essere alimentati con:

 

a) acqua dolce (superficiale o sotterranea)

 

b) acqua marina

 

c) acqua termale.

 

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali